IL DANNO ALLA PERSONA

In questa pagina del nostro sito desideriamo offrire una panoramica giurisprudenziale su una particolare categoria di danno, Il danno alla persona, che si è meglio definita nel tempo ed è comunque in costante evoluzione.

Tale tipologia di danno, non cosi facilmente individuabile, può assumere 2 caratteristiche:

  • danno patrimoniale da lucro cessante: quando viene compromessa l'integrità psicofisica della persona, che provoca danni al patrimonio.
  • danno non patrimoniale: quando si verifica lesione alla salute, ai diritti inviolabili dell'uomo e in generale alla vita.

Il danno patrimoniale è la lesione al patrimonio valutabile in termini monetari, ossia è il pregiudizio, di natura economica, rilevabile prima e dopo il verificarsi del fatto dannoso, mediante una comparazione del patrimonio stesso.

Si divide in:

  • "danno emergente": la somma di denaro necessaria per ripristinare lo status quo precedente l'evento che ha comportato il danno.
  • "lucro cessante": il mancato guadagno di una somma di denaro che l'evento dannoso impedisce di realizzare.
  • “danno futuro”: il danno patrimoniale conseguenza della lesione dell'integrità psicofisica. Ovvero, il lucro cessante, che si proietta nel futuro e costituisce conseguenza probabile, imputabile all'evento dannoso, valutabile su base prognostica, ossia di presunzioni semplici.

Non costituiscono, invece, una riduzione della capacità di guadagno e, quindi, non producono un danno patrimoniale, i postumi micro permanenti, ovvero la riduzione della capacità di lavoro generico.

Il danno non patrimoniale è il danno conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, afferisce, cioè, a beni immateriali (vita affettiva, salute, onore, prestigio, nome..), ossia a beni della vita che non possono essere oggetto di quantificazione economica.

Il danno non patrimoniale racchiude ogni tipo di pregiudizio all'integrità dell'individuo in tutti i suoi aspetti dinamico- relazionali.

Es.

  • danno fisico alla salute (art. 32 Cost.);
  • lesione dei diritti inviolabili della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost.;
  • danno da peggioramento della qualità della vita (art. 2, 29 e 30 Cost.).

Le componenti del danno non patrimoniale

Dopo la sentenza delle sezioni unite del 2008, si fa riferimento a diverse tipologie di danno (biologico, morale, esistenziale, ecc.). Ciò risponde a esigenze descrittive e non comporta il riconoscimento di distinte categorie di danno non patrimoniale. Le varie categorie sotto indicate non costituiscono danni autonomamente risarcibili, tuttavia rappresentano singole voci di pregiudizio non patrimoniale.

Il danno biologico

lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile, risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

  • danno alla vita di relazione
  • danno alla sfera sessuale,
  • il danno estetico non concretamente incidente sulla capacità di guadagno,
  • il danno da riduzione della capacità lavorativa generica
  • piccole invalidità permanenti non influenti sul reddito del soggetto, relative a periodi di malattia temporanea durante la quale il lavoratore ha continuato a percepire l'intera retribuzione.

Per la quantificazione del danno biologico: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il danno morale?

Il danno morale costituisce la sofferenza subita dal soggetto a seguito di lesioni fisiche e comprende ansie, sofferenze psichiche e non, angoscia, stati di afflizione, patemi d'animo.

Con il termine di danno morale (pretium doloris) si intende risarcire il dolore fisico e non, lo spavento, l'emozione, cioè tutti quei danni che non ledono il patrimonio della persona, ma che non rientrano, neppure nel danno biologico.?

Il danno esistenziale

Il danno esistenziale è la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere (c.d. attività realizzatrici) non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica.

  • il pregiudizio corrispondente alla modificazione peggiorativa della sfera personale del danneggiato, come insieme di attività attraverso le quali egli realizza la propria individualità.
  • l'impossibilità di rispettare gli impegni quotidiani della propria agenda e conseguentemente doverla sconvolgere.
  • il pregiudizio conseguente alla lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
  • il demansionamento del lavoratore subordinato (Cass. S.U. n. 6572/2006).

La fonte del suo risarcimento si trova nella distinzione operata nell'art. 612-bis del codice penale, dove si rilevano due momenti della sofferenza:

il dolore interiore (danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale);

Il danno parentale

La perdita del rapporto parentale concreta un danno derivante dall'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 Cost.

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dell'interesse protetto; esso consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto.

Il danno da morte

Il danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell'imminente fine della vita, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza solo quando sia stato accertato che la vittima abbia sofferto dolore di natura psichica, mentre è stato escluso quando la stessa decede immediatamente o rimane in coma fino al decesso, in quanto, in tali ipotesi, si presume non avverta sofferenza.

Solo con la sentenza n. 1361/2014, la Suprema Corte ha riconosciuto il danno da perdita della vita, tutelato dall'art. 2 Cost., quale bene supremo dell'individuo, altro e diverso dal danno alla salute, dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale.

Il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato giacché "l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni" (v. Cass. n. 1361/2014, n. 22585/2013); n. 20292/2012).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5243/2014, ha ritenuto che possano costituire un valido criterio di riferimento, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., per le macro lesioni (superiori al 10%), le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano. Per le micro invalidità, si fa riferimento alla disciplina normativa.

La risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come ogni pregiudizio di natura non economica derivante da lesioni di valori inerenti alla persona, è sempre stata prerogativa delle persone fisiche ma ciò non ha impedito la sua estensione anche alle persone giuridiche.

 

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