I nuovi reati di omicidio stradale

14 aprile 2016

Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016, in vigore dal 25 marzo 2016, sono stati introdotti i nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, rispettivamente agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. L’articolo 589-bis del codice penale punisce chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale per colpa, cagioni la morte di una persona.

Con l’articolo 590-bis è stato, invece, introdotto nel nostro ordinamento l’autonomo reato di lesioni personali stradali. Da un punto di vista letterale, le norme citano “la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” pertanto pare che i reati siano esclusi dall’ambito della colpa generica, facendo un mero riferimento alla colpa specifica.

È evidente che, in una prima fase, sarà molto importante comprendere come verrà interpretata l’attuale formulazione del nuovo dettato normativo, in quanto i profili di colpa generica non sono stati presi in considerazione.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’espressione “l’aver il soggetto cagionato la morte per colpa” possa ricomprendere la colpa generica anche se, come si può notare, l’espressione risulta alquanto generica.

Il comma 2 dell’articolo 589-bis del codice penale ha introdotto un’ulteriore novità ovvero quella relativa alla previsione dell’aggravamento di pena nel caso in cui i fatti (omicidio) siano commessi da soggetti sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti: infatti, se il conducente di un motore a veicolo commette il reato di omicidio stradale in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze droganti, si vedrà applicata la pena della reclusione da otto a dodici anni.

In caso di eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi, sorpasso con linea continua, la pena prevista va da 5 a 10 anni, in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

Un’importante novità riguarda la procedibilità: infatti, la nuova fattispecie è procedibile d’ufficio mentre l’ipotesi di lesioni non gravi e non gravissime è procedibile a querela.

Vanno prese in considerazione, inoltre, anche le modifiche introdotte in merito alla competenza giurisdizionale in quanto la fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche se aggravate, è stata sottratta alla competenza del giudice di pace per essere attribuita a quella del Tribunale in composizione monocratica.

Rimane la competenza del giudice di pace per il reato di cui all’articolo 590 del codice penale, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse a colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

Una novità che merita, inoltre, di essere considerata riguarda il tema della prescrizione: infatti, il termine di prescrizione dei reati di omicidio stradale colposo è raddoppiato se il reato medesimo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. o da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. o da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di omicidio e lesioni personali colpose plurime.

Si può, sin da ora, sottolineare il fatto che le modifiche introdotte hanno comportato notevoli difficoltà interpretative e di coordinamento, con problemi legati soprattutto alla tematica della libertà personale dell’individuo: si pensi, alla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave.

È evidente che i cambiamenti apportati dal legislatore mirano ad ottenere un risultato deterrente e che la previsione di condanne molto più severe per i reati in oggetto dovrebbe sortire un forte effetto dissuasivo.

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