La Cassazione restituisce ai Medici Legali i Ferri del Mestiere

08 ottobre 2016

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civile sent. 26 settembre 2016 n. 18.773) chiude le porte del caos spalancate da incauti obiter dicta della Corte Costituzionale, affermando il principio che l’ espressione “visivo-clinico-strumentale”non è altro che un’ ellissi per esprimere il concetto di “accertamento medico legale”. Riportiamo il passo più significativo della pronuncia:

“Il…comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

Un testo che non lascia dubbi, e non può essere frainteso nemmeno leggendolo alla luce del caso di specie, che riguardava il risarcimento di una sola invalidità temporanea. Infatti l’espressione “siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).” si riferisce con chiarezza anche al danno permanente. Tanto è vero che di seguito (poche righe dopo) l’estensore, dopo aver spiegato che si tratta di una decisione che il caso di specie riguarda il danno temporaneo, si premura di precisare “ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice). Lasciando chiaramente intendere che se l’attrice avesse chiesto il danno biologico permanente sarebbe stato dovuto anche quello.

La sentenza deve quindi essere interpretata per quello che è, ovvero una sonora smentita delle tesi assicurative riduzionistiche ed un ripristino della funzione del medico legale, a cui viene restituito il ruolo di unico arbitro della valutazione del danno senza assurde intromissioni legislative.

Archivio news

 

News dello studio

ott29

29/10/2018

COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO

Con Ordinanza n. 25992 del 17 ottobre 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato difensore, secondo il quale la misura

mag25

25/05/2018

Aggiornamento sulla Privacy

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)   Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

ott8

08/10/2016

La Cassazione restituisce ai Medici Legali i Ferri del Mestiere

Una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civile sent. 26 settembre 2016 n. 18.773) chiude le porte del caos spalancate da incauti obiter dicta della Corte Costituzionale, affermando

News

nov10

10/11/2024

Arbitrato: la convenienza economica per le aziende

Secondo i risultati della ricerca condotta

nov9

09/11/2024

Donazioni: profili tributari

L'imposizione italiana sulle donazioni

nov8

08/11/2024

Residenza fiscale persone fisiche, società, enti: le nuove regole

Modifiche a domicilio e residenza, smart